Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, vista l’emergenza Covid, ha ritenuto opportuno regolamentare la movida partenopea. Il primo cittadino, ha infatti firmato un’ordinanza che entrerà in vigore il prossimo 17 febbraio, e avrà la durata di 4 mesi.
Le parole del sindaco
Manfredi, per far fronte all’emergenza Covid ha studiato questo nuovo piano per la sicurezza, da attuare in quei luoghi dove si creano maggiori assembramenti.
Il sindaco ritiene che questa sia l’unica soluzione da poter attuare. Infatti, ha dichiarato: “L’ordinanza urgente per regolamentare la movida nelle zone a maggiore aggregazione giovanile si è resa necessaria per porre rimedio allo stato di totale anarchia nel quale la città è stata ridotta in questi anni”. Una stretta decisiva, dunque, per porre un limite a quei giovani che non riescono ad evitare pericolosi assembramenti.
Manfredi, è inoltre consapevole che tale scelta possa portare malcontenti tra i cittadini, ma a tal proposito ha dichiarato: “La strada migliore per non scontentare nessuno sarebbe stata non adottarla. Questa Amministrazione, invece, sin dal suo insediamento ha affrontato il tema in tutte le sue sfaccettature”.
Manfredi: durata dell’ordinanza
Il sindaco Manfredi ha ritenuto opportuno estendere tale ordinanza sino alla fine della primavera. Infatti, il primo cittadino, dopo aver attentamente studiato la situazione partenopea ha dichiarato: “Sono state valutate le misure da applicare per un lasso di tempo limitato – quattro mesi a partire dal 17 febbraio – in attesa che sia il Consiglio comunale nella sua interezza, ovvero l’organo chiamato a disciplinare le regole per gli esercizi pubblici, ad intervenire definitivamente”.
Tale ordinanza ha poi aggiunto Manfredi non è da intendersi come punizione verso i gestori di tali locali, ne vuole impedire ai giovani di divertirsi, ma cercare di contenere al massimo i contagi, così da poter contemperare le esigenze di tutti tutelando i diritti di ciascuno. Le zone in cui si estenderà l’ordinanza, riguardano 5 aree del capoluogo campano maggiormente vissute dall’incrollata movida: Chiaia – Posillipo, Bagnoli, Vomero, Centro storico e Ferrovia. Manfredi ha inoltre aggiunto che questo sono le zone: “dove sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di aggregazione, incidenti sulla vivibilità e sulla quiete pubblica”.
Ecco cosa prevede l’ordinanza
L’ordinanza firmata dal sindaco Manfredi nel dettaglio prevede che:
- L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito:
– dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
– il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.
- Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24:00.
- È fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all’esterno dei locali.
- È fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23.00.
Le sanzioni previste
Per chiunque non rispetti le disposizioni di tale ordinanza vi saranno delle sanzioni:
- I trasgressori di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
- che i trasgressori di quanto previsto al punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
- che i trasgressori di quanto previsto al punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
- che i trasgressori di quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs n. 267/00.
- Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.